A seguito del sisma che ha colpito il centro Italia, si analizzano i diritti dei volontari della protezione civile, dipendenti pubblici e privati, e dei datori di lavoro.
Ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 194/2001, ai volontari della protezione civile impiegati in attività di soccorso ed assistenza, vengono garantiti, per il periodo di effettivo impiego, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia di protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
Poiché la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro per le giornate di assenza, per ottenere il rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività, questi deve presentare istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente.
La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
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