Volontà testamentaria Vince sulla presunzione di condominialità

Pubblicato il 20 aprile 2017

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito di trasferimento dall'originario unico proprietario ad altri soggetti di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale “pro indiviso” di quelle parti di fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali del condominio stesso. Ciò, tuttavia, sempre che il contrario non risulti dal titolo, che ben può essere costituito, come nella specie, da un testamento; ove cioè questo dimostri la chiara ed univoca volontà, da parte del testatore, di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti, escludendone gli altri.

Lastrico solare In via esclusiva ad uno degli eredi – condomini

Lo ha enunciato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 9227 del 10 aprile 2017, respingendo le ragioni di un’erede, proprietaria di un appartamento sito in un edificio condominiale, destinato dal padre defunto, mediante testamento olografo, ai propri figli.

Ed è proprio dalla volontà testamentaria – dunque idonea a superare la presunzione di condominialità – che si deduce, chiarisce la Corte, l’intenzione di attribuire in via esclusiva il lastrico ad uno dei fratelli, così escludendo l’esistenza di un diritto di comunione su di esso.

 

 

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