“Vivere onestamente e rispettare le leggi”. Parola alla Consulta

Pubblicato il 02 novembre 2017

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ritenendo non infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 75 comma 2 D.Lgs. 159/2011 – nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” connessi all’imposizione di misure di sicurezza della sorveglianza speciale – ha deciso di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Sul punto, rammenta la Corte Suprema, si erano già espresse le Sezioni Unite con sentenza del 27 aprile 2017, adeguandosi all’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 23 febbraio 2017; caso De Tommaso v. Italia), per cui le prescrizioni della suindicata legge peccano di genericità, non essendo sufficientemente dettagliati i tipi di comportamenti da ritenersi pericolosi, sì da rendere del tutto imprevedibile l’individuazione delle condotte da parte dei giudici nazionali.

Intervento della Consulta, per garantire stabilità e prevedibilità della legge penale

Pur essendosi di fatto operata un’abrogazione giurisprudenziale della norma, per la Cassazione tuttavia questo non basta. La scelta, difatti, non avrebbe in tal modo la stabilità necessaria per garantire la prevedibilità della legge penale ed, in ultima istanza, del diritto alla libertà personale, presidiato dal principio di legalità. L’intervento della Consulta, dunque – secondo la seconda sezione, con ordinanza n. 49194 del 26 ottobre 2017 - si prospetta come inevitabile; ad essa il compito di valutare, ed eventualmente confermare, se alla pronuncia della Corte Edu nel caso “De Tommaso”, espressione di diritto convenzionale consolidato, sia conseguita l’abolizione del delitto di cui all’art. 75 comma 2 D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui sanziona il mancato rispetto dei precetti del “vivere onestamente e rispettare le leggi”.

 

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