Il nuovo regime Iva sulle spese di ristorazione e alloggio, dettato dalla Manovra d’estate, non è discrezionale ma obbligatorio, come chiarito dalla circolare 53/E del 5 settembre scorso. Pertanto, non sarà più possibile a partire dal 2009 la deduzione integrale di tali costi neanche se si rinuncerà alla piena detrazione Iva. Infatti, l’ipotesi dell’ammissibilità della deduzione integrale dei costi in oggetto conseguente alla rinuncia alla detrazione Iva non sussiste: la norma non prevede alcuna discrezionalità a favore degli operatori. Quindi, dal 1° gennaio 2009 i costi di albergo e ristorante potranno essere dedotti nel limite massimo del 75% (tranne in caso di trasferte di dipendenti e collaboratori la cui deduzione è piena), indipendentemente dalla scelta fatta in merito all’Iva.
Non è affrontata, invece, dalle Entrate l’eventualità della scelta di non effettuare la detrazione dell’Iva sulle spese per prestazioni alberghiere per poterla dedurre come componente di costo. In effetti l’Iva non detratta rappresenta una componente di costo, ma è possibile che in sede di verifica l’omessa detrazione possa essere considerata come la rinuncia ad un credito certo ed esigibile con il disconoscimento della deduzione.
Con l’articolo è offerto un interessante riepilogo delle risposte più significative alle domande in tema giunte al quotidiano.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".