Violenza sessuale su minori: determinante la dichiarazione della parte offesa
Pubblicato il 14 marzo 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 8939 del 7 marzo 2012, ha confermato la condanna per violenza sessuale nei confronti di minori inflitta dai giudici di merito a carico di un volontario della Croce rossa che, approfittando del proprio ruolo di responsabile dei volontari con un’età compresa tra gli otto e i quattordici anni, aveva compiuto atti sessuali su diverse minori del gruppo.
La Suprema corte ha aderito alle argomentazioni riportate nella sentenza di merito rilevando come la Corte territoriale - previo accurato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’imputato con le obiezioni mosse dalla difesa – fosse razionalmente pervenuta ad un’affermazione di colpevolezza sulla base di un logico e condivisibile apparato argomentativo.
Nella specie, era stata legittimamente effettuata una valutazione di elementi negativi particolarmente rilevanti quali l’insidiosità dei comportamenti illeciti; il tradimento della fiducia riposta nell’imputato dall’ente di cui faceva parte; il tralignamento grave dei compiti di formazione e di educazione; l’entità dell’alterazione del percorso evolutivo delle minori.
Inoltre, a fronte della doglianza dell’imputato secondo cui non erano da considerare pienamente attendibili le dichiarazioni accusatorie delle minori, presentando le stesse disarmonie e incongruenze, la Corte ha precisato come la deposizione della persona offesa dal reato possa essere da sola assunta quale fonte di prova, qualora – come nella specie - venga sottoposta a un’indagine positiva, da condursi con la necessaria cautela, sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l’ha resa.