A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, del 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n. 302, del 31 dicembre 2018), risultano inaspriti gli importi sanzionatori a fronte di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Al fine di chiarire il quadro che emerge da tali novità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota del 5 febbraio 2019, n. 1148, che integra la precedente circolare del 14 gennaio 2019, n. 2 e che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle maggiorazioni sopra richiamate.
In dettaglio, come si vedrà, l’Ispettorato approfondisce l’ipotesi del raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Al fine di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori e di contrastare i fenomeni del lavoro nero, della somministrazione irregolare, del distacco transnazionale irregolare e delle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, salute e sicurezza sul lavoro, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto:
- la maggiorazione del 10% e del 20% delle sanzioni già stabilite;
- un ulteriore raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
NB! Gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni non devono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione. |
Come anticipato, nel rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dal 1° gennaio 2019 risultano aumentati del 20% gli importi sanzionatori dovuti per violazioni in materia di lavoro nero.
In particolare, per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente le sanzioni sono così riparametrate:
NB! Per "lavoro nero" si intende la pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego di riferimento, con tutte le conseguenze relative all'omissione delle comunicazioni obbligatorie all’INPS, all'INAIL ecc. |
Una ulteriore novità è che risultano aumentate del 20% anche tutte le violazioni in materia di somministrazione di manodopera, ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003).
Inoltre, in ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, l’importo della sanzione ammonta a 60 euro (anziché 50 euro).
NB! La somministrazione illecita o irregolare si realizza quando avviene la fornitura di personale da parte di soggetti privi delle autorizzazioni di cui al Capo Primo (in particolare artt. 4-6) del D.lgs. n. 276/2003 o al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015). |
Con riferimento alle violazioni in materia di distacco transnazionale, di cui all’art. 12 del decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 136 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2016), l’aumento delle sanzioni si articola in due modalità.
In dettaglio, la maggiorazione del 20% apportata dalla Legge di Bilancio 2019 riguarda:
Ulteriormente, la mancata nomina del referente è punita per un importo che può variare tra 2.400 euro e 7.200 euro (prima era compreso tra 2.000 e 6.000 euro).
NB! Il distacco transnazionale si configura nell'ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l'impresa con sede in altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato extraUE distacchi in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se quest'ultima appartiene allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario. |
La Legge di Bilancio 2019 ha inasprito del 20% anche le violazioni relative ad orario, riposo e ferie dei lavoratori, determinando un sistema sanzionatorio “a scaglioni”, in relazione alla gravità degli illeciti.
Vediamo i singoli casi:
NB! La normativa che disciplina tali aspetti è il decreto legislativo dell’8 aprile 2003, n. 66 (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003). |
Le sanzioni per le violazioni delle regole a tutela del lavoratore in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) sono state aumentate – senza alcuna distinzione – del 10%.
NB! Volendo fare alcuni esempi, in caso di mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il datore di lavoro potrà incorrere in una sanzione che parte da un minimo di 5.500 euro per arrivare ad un massimo di 16.500 euro. |
Come anticipato, tutte le maggiorazioni appena illustrate raddoppiano se – nei tre anni precedenti – il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
La finalità di quanto sopra, sostanzialmente, è di evitare la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.
L’Ispettorato del Lavoro, sul punto, ha precisato che, ai fini della verifica sulla sussistenza della “recidiva”, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
NB! Si fa presente che il raddoppio non si applica per illeciti amministrativi contestati, con conseguente pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. n. 329 del 30 nobembre 1981). Allo stesso modo, non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti. |
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