Violazione dell’obbligo di assistenza. Niente condanna se la denuncia proviene da figlio maggiorenne

Pubblicato il 10 aprile 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 12306 del 2 aprile 2012, hanno ribaltato la decisione con cui le Corti di merito avevano condannato, per sottrazione agli obblighi di assistenza nei confronti del figlio, un uomo che era stato denunciato da quest’ultimo per non avergli mai fornito nessun tipo di supporto, materiale o spirituale.

Decisiva, secondo la Suprema corte, era da considerare la circostanza della tardiva presentazione della querela da parte del figlio, e cioè dopo il compimento della maggiore età.

E difatti – si legge nel testo della decisione – “gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all'articolo 570 comma 1 Codice penale riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti sull'esercente la potestà, che vengono meno con l'acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età”; ne consegue che la tutela penale dell'obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni residui solo per coloro che non siano in grado di divenire autosufficienti economicamente, per come previsto dalla disposizione di cui al comma 2 n. 2, “la cui applicabilità – nella specie - è stata esclusa dal giudice di merito per mancanza di prova degli elementi costitutivi”.
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