La Corte di Cassazione, seconda sezione Penale, con la sentenza n. 46588 dell'11 ottobre 2017, dichiara utilizzabili in sede penale le dichiarazioni del commercialista che non oppone espressamente il segreto professionale.
La violazione dell'obbligo deontologico al segreto d'ufficio non integra una violazione di disposizioni processuali previste a pena di inutilizzabilità.
Alcune categorie di soggetti non possono essere obbligate a deporre riguardo ai fatti conosciuti nello svolgimento della propria attività lavorativa, tra cui i professionisti chiamati al segreto professionale come i commercialisti, obbligati ex articolo 5 del dlgs n. 139/2005 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
Inoltre, per la Corte non sussiste la necessità di un previo avviso al professionista in ordine alla facoltà di astenersi dal deporre.
Tale obbligo, ex articolo 199 comma secondo, c.p.p, è riferito ai prossimi congiunti dell'imputato, pertanto “non è applicabile ai soggetti espressamente indicati nell'articolo 200 cod. pro. pen., a norma del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria”.
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