Violazione degli obblighi di assistenza familiare. E' reato anche senza affido condiviso

Pubblicato il 17 giugno 2015

Con sentenza n. 25266 depositata il 16 giugno 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha espresso il principio per cui l'applicabilità della fattispecie penale di cui all'art. 3 L. 54/2006 (violazione degli obblighi familiari di natura economica), non risulta limitata – a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale – ai soli obblighi stabiliti dal giudice in relazione all'affido condiviso.

La richiamata disposizione penale, infatti, fa generico riferimento all'inadempimento degli obblighi economici gravanti sul genitore.

Ed anche la collocazione di detta previsione all'interno della normativa che definisce i rapporti tra coniugi a seguito di separazione – prevedendo specifiche linee di condotta anche per le ipotesi difformi dall'affido condiviso – milita nel senso della sua applicabilità nella generalità dei casi.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Cpb su accesso e condizioni per l’adesione

09/10/2024

Controllo a distanza, installazione di GPS su auto aziendali: come e quando

09/10/2024

Bonus Natale in Gazzetta Ufficiale, come funziona?

09/10/2024

Anticipi Pac 2024 dal 16 ottobre 2024

09/10/2024

Inaugurata la Scuola di formazione del Notariato

09/10/2024

Professionista incaricato delle relazioni per il concordato: credito prededucibile

09/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy