di Cassazione con la sentenza n. 13069/06, depositata a ridosso del termine per versare la prima rata Ici stabilito che le rendite catastali definite con sentenza passata in giudicato devono ritenersi inserite negli atti del Catasto sin dall’inizio. Di conseguenza la determinazione dell’imponibile Ici deve avvenire sulla base delle tariffe così quantificate. In altri termini, la tariffa quantificata dal giudice diventa “il solo e unico dato dal quale sia il contribuente che il Comune possono o debbono tener conto ai fini dell’Ici”. Si tratta dell’ennesima sconfessione della risoluzione 226/E del 1997, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che le variazioni di rendita conseguenti a sentenze di Commissioni tributarie hanno efficacia solo a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione in Catasto della variazione stessa.
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