Anche prima del provvedimento del Garante della privacy in tema di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, che prevede che gli interessati debbano essere sempre informati che stanno per accedere ad un'aera videosorvegliata, l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale costituisce trattamento dei dati personali e deve formare oggetto di informativa a tutte le persone che facciano accesso nell’area sorvegliata, mediante avviso da collocare fuori e, quindi, prima del raggio di azione delle telecamere.
Infatti, spiega la Cassazione nella sentenza n. 13663 del 5 luglio 2016, prima del provvedimento in oggetto valeva, comunque, l'art. 13 del Dlgs n. 196 del 2003.
Nel caso di specie l'avviso era collocato all'interno di una farmacia e non, come da legge, all'esterno.
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