Via la garanzia per i pagamenti degli avvisi bonari legati alle liquidazioni automatiche
Pubblicato il 13 dicembre 2011
Sarà attuata da un emendamento al
Decreto legge n. 201/2011 la parificazione del regime della garanzia per i casi di dilazione del pagamento di somme.
Dopo l'intervento definito con la manovra estiva (
D.L. n. 98/2011) - che ha eliminato l'obbligo di prestare garanzia nei casi di rateazione delle somme, sopra i 50.000 euro, dovute a seguito di accertamento con adesione, rinuncia all'impugnativa e conciliazione giudiziale – viene ora ritoccata anche la disciplina relativa alla rateazione e conseguente garanzia per il pagamento delle somme dovute in base alla liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni ed effettuate in via bonaria, ossia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate.
I contribuenti, ai sensi dell'emendamento alla manovra Monti, non saranno più tenuti a prestare garanzia qualora abbiano avuto accesso alla dilazione delle somme dovute a seguito della liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni.
In presenza di tardivo pagamento di una rata, a cui si provveda prima della scadenza di quella successiva, verrà applicata la sanzione del 30% da calcolare sull'importo versato in ritardo, più interessi legali.
L'omesso pagamento, invece, produce la decadenza dalla rateazione con conseguente iscrizione a ruolo del debito residuo ed applicazione della sanzione di legge.
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