Via il sequestro se il debito tributario viene pagato da un terzo
Pubblicato il 22 ottobre 2014
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 43811 del 21 ottobre 2014, ha annullato un'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli aveva confermato il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una Srl, nell'ambito di un'indagine per
omesso versamento dell'Iva.
In particolare, la Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza formulata dal ricorrente rispetto al fatto che il Tribunale del riesame non aveva tenuto in alcun conto che il
debito tributario della società era stato assolto da un terzo soggetto, una Spa.
L'
intervenuta sanatoria della posizione tributaria ed il
versamento dell'imposta evasa, ossia, avrebbe fatto
venir meno la funzione sanzionatoria della confisca posto anche il fatto che il terzo non aveva alcuna possibilità di rivalsa sulla Srl, né sul legale rappresentante, in virtù di una compensazione di pregressi crediti vantati da quest'ultima.
Il pagamento della somma elimina l'indebito vantaggio
Aderendo ai motivi di ricorso formulati dal legale rappresentante, i giudici di legittimità hanno evidenziato la
rilevanza, nel caso in esame, del fatto che il terzo, pagando il debito tributario, aveva anche rilasciato una
dichiarazione liberatoria in cui si precisava che il
pagamento medesimo veniva
effettuato per conto della Srl, e
computato “
in parziale deconto del maggiore credito vantato da quest'ultima società”.
Detta ultima circostanza
escludeva, in radice, la stessa possibilità di
esperire azione di rivalsa nei confronti della Srl, atteso che la stessa risultava ancora creditrice di ulteriori maggiori importi.
Nel caso esaminato, ossia, era
documentalmente provato che vi era stato un
decremento patrimoniale pari al pagamento disposto dalla Spa, cosicché il
pagamento della somma dovuta all'Erario da parte di quest'ultima società
eliminava l'indebito vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.
In definitiva, il
pagamento del debito tributario,
anche se non avvenuto da parte dell'obbligato principale,
non giustificava più il mantenimento del sequestro.