Non commette il reato di violazione degli obblighi familiari - per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio – il padre che, pur non avendo versato mensilmente gli importi alla moglie separata, vi ha comunque provveduto di tanto in tanto (nell'arco temporale in considerazione) mediante versamenti anche raddoppiati rispetto a quanto dovuto, ritenuti dunque incompatibili con la volontà di non adempiere.
E’ quanto enuncia la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 24050 del 15 maggio 2017.
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