Verifica fiscale. Avviso illegittimo senza la comunicazione del pvc di chiusura
Pubblicato il 18 aprile 2015
La Corte di cassazione, con sentenza n.
7843 del 17 aprile 2015, ha ritenuto fondata la doglianza con cui un contribuente si era opposto ad un
avviso di accertamento per Iva e Irpef, lamentandone l'illegittimità in quanto emesso a seguito di verifica fiscale senza essere stato preceduto né dalla
comunicazione del p.v.c. di chiusura delle operazioni di verifica né
dell'invito al contraddittorio.
Nell'accogliere la domanda del ricorrente, la Corte di legittimità ha, in particolare, ricordato come l'articolo 52 del DPR n.
633/1972 imponga la redazione di
verbale in ogni caso di “
accesso” per procedere ad
ispezioni documentali, verifiche, ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile.
In particolare, i giudici di Cassazione hanno giudicato come non corretta l'affermazione contenuta nella sentenza di merito secondo la quale, trattandosi, nella specie, di un accesso per la raccolta di documentazione, non sarebbe stato necessario il rilascio al contribuente di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.