Verbali, chiusura differenziata

Pubblicato il 12 settembre 2008 I contribuenti che intendono aderire ai processi verbali di constatazione devono esaminare bene la propria situazione prima di procedere. Per la comunicazione di adesione si deve utilizzare, a pena di nullità, il modello approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 10 settembre 2008. Per le comunicazioni presentate prima del 10 settembre scorso, i contribuenti devono presentare di nuovo la comunicazione di adesione, questa volta entro il 30 settembre 2008, utilizzando lo stesso modello sopra citato, che è reso disponibile, insieme alle istruzioni, in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia. La comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione comporta l’accettazione integrale delle pretese del Fisco senza contraddittorio e consente di beneficiare della riduzione ad un ottavo della sanzione minima per la violazione contestata in materia di imposte sui redditi e Iva. Per i Pvc consegnati dal 25 giugno al 22 agosto 2008 il termine per comunicare l’adesione al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale scade il 30 settembre 2008; per il verbali consegnati il 23 agosto 2008, il termine per comunicare l’adesione all’ufficio delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale è fissato al 22 settembre 2008, mentre a partire dai Pvc consegnati dal 23 agosto 2008, si applica il termine a regime dei 30 giorni. L’adesione, cioè, deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data di consegna del verbale e, ai fini del termine di presentazione della comunicazione di adesione, è esclusa l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, che va dal 1° agosto al 15 settembre. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione all’ufficio delle Entrate, lo stesso ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale, in cui devono essere specificati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, oltre alla liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche a rate. Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito con il modello F24 entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione. Le somme dovute possono essere versate anche a rate. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, pari al 3% annuo, calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.
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