Vendita di beni assegnati ai soci legittima

Pubblicato il 18 ottobre 2016

Il socio che effettua una eventuale cessione di immobili a terzi, in un momento successivo all'avvenuta assegnazione agevolata, non contrasta con la finalità delle norme fiscali nè con i principi dell'ordinamento tributario e, dunque, l'operazione non configura un'ipotesi di abuso del diritto. Pertanto, la successiva cessione all’assegnazione agevolata dei beni ai soci è da considerarsi fiscalmente legittima.

Questo il principio ribadito dall'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 93 del 17 ottobre 2016, in risposta all'istanza di interpello di una società che propone all'Amministrazione finanziaria la sua intenzione di liquidare l’attività cedendo tutti i beni e risolvendo tutti i contratti, rendendo in tal modo gli immobili non più strumentali per destinazione e procedendo alla loro assegnazione agevolata ai soci al valore di mercato, mentre, successivamente, i soci venderebbero gli immobili all'acquirente che si era offerto di acquistarli direttamente dalla società realizzando una plusvalenza imponibile.

Cessione successiva di beni assegnati ai soci non è abuso di diritto

Si ricorda che è stata la legge di Stabilità 2016 che ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’estromissione dalle imprese degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e la loro assegnazione agevolata ai soci, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Nella risoluzione n. 93/E/2016 si ricorda che per configurarsi l'ipotesi di abuso del diritto è necessario che venga provato da parte dell'Amministrazione finanziaria il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

L'assenza anche di uno solo di questi presupposti non fa configurare l'abusività. Inoltre è da ribadire che secondo il dettato legislativo non possono essere, comunque, considerate abusive quelle operazioni, che pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

Pertanto, secondo l'Agenzia, l’eventuale cessione degli immobili, effettuata dai soci in un momento successivo all’avvenuta assegnazione, è una facoltà che il Legislatore non ha inteso vietare, con la conseguenza che il legittimo risparmio di imposta che deriva dall’operazione non è sindacabile ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

Ne deriva che l'operazione prospettata dall'istante è in linea con le intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e non è in contrasto con le norme fiscali e dell'ordinamento tributario.

Non esistendo dall'analisi della suddetta operazione alcun indebito vantaggio fiscale, la stessa non configura un'ipotesi di abuso del diritto.

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