Il regime fiscale delle stock option come risulta a seguito delle modifiche introdotte dal dl 262/06, dispone che l’esenzione da Irpef della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’importo pagato dal dipendente per acquistarle è anche condizionata dalla circostanza che l’opzione stessa sia esercitabile non prima della scadenza dei tre anni dalla sua attribuzione.
Dal Parlamento era venuto l’invito al Governo a non applicare rigorosamente questa norma ai piani già deliberati prima del 3 ottobre 2006, ovvero la data di entrata in vigore della modifica operata dal dl 262, facendo invece riferimento al momento di effettivo esercizio, indipendentemente dalle condizioni temporali indicate da contratto. Sono, nel frattempo, intervenute decifrazioni agenziali con circolare 1 del 2007. Ma, la risposta del Governo ad un’interrogazione parlamentare proposta dall’onorevole Leo il 16 maggio scorso ha condotto il Fisco al chiarimento interpretativo di cui alla circolare 33 diffusa ieri, che smentisce la formulazione della n. quella occasione, l’Esecutivo ha affermato che per i piani anteriori al dl 262/06 è da ritenere rispettata la nuova condizione temporale ogni qual volta il dipendente eserciti l’opzione decorsi tre anni, anche laddove non vi sia obbligo in questo senso nel regolamento.
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