Vecchie regole per la tassazione dell’integrativa all’indennità di anzianità Sportass

Pubblicato il 14 agosto 2009

Oggetto della risoluzione n. 221/2009 dell’agenzia delle Entrate è l’indennità integrativa all’indennità di anzianità maturata dai dipendenti dello Sportass dall’assunzione sino al 30 settembre 1999, data di soppressione del Fondo di Previdenza.

In merito alla corretta modalità di tassazione delle somme corrisposte a titolo di integrazione all’indennità di anzianità, l’Agenzia spiega che anche per esse trova applicazione la disposizione contenuta nel testo del previgente comma 2 dell’articolo 17, ora articolo 19, comma 2, del Tuir.

Pertanto, l’Istituto erogante (nel caso l’Inps) dovrà effettuare la ritenuta sull’ammontare netto delle indennità corrisposte, dedotti i contributi versati dal lavoratore nel limite del 4% dell’importo annuo percepito, con l’aliquota determinata ai fini della tassazione dell’indennità principale, che, nel caso in esame, è costituita dall’indennità di anzianità corrisposta al lavoratore.

Gioia Lupoi

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