Vecchi assegni validi anche dopo il 30 aprile

Pubblicato il 19 marzo 2008

Il ministero dell’Economia sta per rilasciare una circolare nella quale verranno sciolti gli ultimi dubbi applicativi riguardo le misure introdotte dal decreto legislativo antiriciclaggio, il n. 231 del 2007. In particolare, i chiarimenti riguardano l’articolo 49, che fissa nuovi limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, in vigore dal prossimo 30 aprile. Con il decreto sono stati messi al bando gli assegni “liberi”, che ora dovranno essere chiesti in banca per iscritto, pagando un’imposta di bollo di 1,5 euro per modulo, e che potranno essere usati solo per i pagamenti di importo inferiore ai 5mila euro. In caso di girata si dovrà poi riportare sempre il codice fiscale del girante. La regola sarà, dunque, costituita dagli assegni non trasferibili. Le banche si stanno attrezzando per mettere a punto i nuovi modelli conformi alle disposizioni antiriciclaggio. Per quelli già in circolazione è previsto l’adeguamento fai-da-te. Gli assegni già in circolazione potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile, scrivendo sul modulo “non trasferibile”. Per quelli “liberi” ritirati prima del 30 aprile, ma utilizzati dopo, non sarà necessario pagare l’imposta di bollo, mentre si dovrà applicare necessariamente il tetto dei 5mila euro. Per quanto riguarda, invece, gli assegni bancari o postali emessi “a me medesimo”, il decreto n. 231/2007 non prevede alcuna soglia: questi potranno essere girati solo per l’incasso direttamente dall’emittente a una banca o a Poste italiane. Alcune novità riguardano anche i libretti al portatore: entro il 30 giugno, il saldo dovrà essere portato sotto i 5mila euro e chi li trasferisce dovrà comunicare alla banca i dati del beneficiario entro 30 giorni. In caso contrario, il libretto resta pagabile, ma l’irregolarità sarà sanzionata con una multa che potrà variare dal 10 a l 20% del saldo.

La nuova disciplina antiriciclaggio non ha riferimenti specifici alle cambiali e ai pagherò, che restano così esclusi dalla nuova imposta di bollo di 1,50 euro prevista per gli assegni bancari, postali, circolari e per i vagli postali o cambiari speciali.

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