Variazioni efficaci anche in ritardo

Pubblicato il 23 maggio 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 212 del 22 maggio 2008, spiega che la nota di variazione in diminuzione dell’aliquota Iva può essere emessa anche dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione nel caso l’applicazione della riduzione venga stabilita retroattivamente dalla normativa. La stessa cosa vale anche per la dichiarazione di responsabilità per la fruizione retroattiva dell’aliquota citata che potrà essere rilasciata per i periodi precedenti. Nel caso esaminato, dunque, il limite temporale di un anno non sussiste in quanto si tratta di ipotesi diverse dalle correzioni di errori di fatturazione o dalle variazioni per effetto di sopravvenuto accordo tra le parti. Il chiarimento è offerto in seguito alle vicende sorte con la disposizione della Finanziaria 2006 in cui si prevedeva la riduzione dell’aliquota al 10% sulle forniture di energia elettrica rese ai consorzi di bonifica e irrigazione se utilizzate per impianti di irrigazione. Si riteneva, allora, che la norma dovesse essere subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea che il 30 aprile 2007 ha precisato che, invece, non era necessaria alcuna preventiva autorizzazione. Quindi la riduzione poteva operare a decorrere dall’entrata in vigore della legge (risoluzione 183/E/2007). La risoluzione di ieri mette in ordine le forniture fatturate dal 1° gennaio 2006 – entrata in vigore della Finanziaria 2006 – al 24 luglio 2007 per le quali potrà essere recuperato il maggior importo Iva pagato presentando ora per allora la dichiarazione di responsabilità e la nota di variazione.
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