Con un messaggio, il n. 803 del 27 febbraio 2019, l’INPS comunicava - allo scopo di migliorare gli strumenti di controllo finalizzati all’osservanza delle norme di legislazione sociale e di favorire l’univoca individuazione dei soggetti con diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore, nonché la corretta applicazione dei Ccnl - di aver istituto, nel flusso Uniemens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”), un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia.
A tal fine, specialmente per consentire ai datori e agli incaricati dello svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale di perfezionare l’organizzazione degli elementi informativi sulla base delle procedure gestionali utilizzate, l’avvio dell’operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens mediante la valorizzazione del nuovo elemento <TipoRetrMal>, inserito nella sezione “DenunciaIndividuale”, è rinviato ai periodi di competenza del mese di maggio 2019. Così è scritto nel messaggio INPS n. 1475/2019, del 10 aprile.
Premesso che l'elemento <TipoRetrMal> non va compilato nelle denunce relative ai lavoratori con qualifica dirigenziale e ai lavoratori con qualifica impiegatizia del settore industria, l'INPS evidenzia come esso sia volto a connotare esclusivamente l’obbligo o meno assunto contrattualmente dal datore di lavoro, non anche le singole vicende relative all’evento malattia in sé considerato nel periodo di riferimento. Pertanto, tale elemento deve essere compilato ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens di ciascuna mensilità, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e dalla effettiva presenza o meno del lavoratore nel periodo denunciato.
La compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> a decorrere dai periodi di competenza maggio 2019 è obbligatoria per tutte le aziende DM, ivi comprese quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, Fondo volo etc..), chiaramente col presupposto dell'impiego di lavoratori per i quali le norme vigenti prevedano, in astratto, l’assicurazione economica di malattia. Ancora: l’elemento in parola, essendo connesso unicamente ai profili attinenti alla regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro, trova la sua collocazione nella sezione denuncia individuale del tracciato Uniemens, non già nelle sezioni specifiche dei fondi speciali, contenenti elementi informativi attinenti all’implementazione del conto assicurativo del lavoratore.
Non è possibile, per il datore di lavoro, recuperare il trattamento economico erogato in caso di malattia al lavoratore in virtù dell’adempimento di un obbligo contrattuale. In tali ipotesi, l’eventuale conguaglio operato dall’azienda è effettuato non a titolo di anticipazione dell’indennità a carico dell’Inps e, come tale, è da ritenersi indebito.
Proceduralmente, per i lavoratori interessati dalla novità il codice da valorizzare nell’elemento <TipoRetrMal> sarà sempre “2”, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento e dalla circostanza che effettivamente l’erogazione della retribuzione, per qualsivoglia ragione, nel periodo di riferimento del flusso Uniemens, non sia effettivamente corrisposta al lavoratore o venga erogata in diversa misura (ad esempio, per superamento del limite dei giorni in cui il trattamento retributivo è contrattualmente riconosciuto).
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