Valigia smarrita, il tetto di responsabilità opera per tutti i danni

Pubblicato il 15 luglio 2015

La Convenzione di Montreal del 1999, sull'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva, in Italia, con la Legge n. 12/2004, non stabilisce essa stessa di risarcire il danno non patrimoniale.

Tuttavia, utilizzando una nozione generica di danno, circoscrive il suo ammontare in un limite massimo entro il quale è da includere ogni tipologia o manifestazione dello stesso.

Così, ai sensi della citata Convenzione, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggeto del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'articolo 22 n. 2 della Convenzione, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo.

Danno, ossia, da considerare  sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale.

E ciò, considerando che detta ultima componente va risarcita - allorquando trovi applicazione, come nella specie,  il diritto interno - ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile, come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 14667 depositata il 14 luglio 2015.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy