La Convenzione di Montreal del 1999, sull'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva, in Italia, con la Legge n. 12/2004, non stabilisce essa stessa di risarcire il danno non patrimoniale.
Tuttavia, utilizzando una nozione generica di danno, circoscrive il suo ammontare in un limite massimo entro il quale è da includere ogni tipologia o manifestazione dello stesso.
Così, ai sensi della citata Convenzione, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggeto del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'articolo 22 n. 2 della Convenzione, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo.
Danno, ossia, da considerare sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale.
E ciò, considerando che detta ultima componente va risarcita - allorquando trovi applicazione, come nella specie, il diritto interno - ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile, come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.
E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 14667 depositata il 14 luglio 2015.
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