La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 38944 depositata il 24 settembre 2015, ha respinto il ricorso di un imputato, condannato, in qualità di consulente di una società, per alcuni reati fallimentari.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, l'imputato lamentava la presunta violazione degli artt. 107 e 108 c.p.p. laddove il Tribunale aveva disposto la prosecuzione del processo con il suo precedente difensore di fiducia, il quale, tuttavia, aveva rinunciato al mandato conferitogli.
Nel respingere la censura, la Cassazione ha espresso il principio secondo cui, il difensore di fiducia cui sia stato revocato il mandato, è comunque tenuto a presenziare alle udienze, poichè la revoca non ha effetto fintanto che la parte non sia assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa di cui all'art. 108 c.p.p.
Da ciò consegue – conclude la Corte – che nel caso di specie, del tutto legittimamente si è svolta l'istruttoria dibattimentale, pur in presenza del precedente legale.
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