Valida la documentazione estera portata come prova
Pubblicato il 21 maggio 2012
Con la
sentenza 16/29/12, depositata il 24 febbraio 2012, la Ctr Lombardia conferma che la documentazione prodotta da un Paese estero è idonea a comprovare “
l'acclarato diritto del contribuente allo scomputo delle ritenute subite all'estero attesa anche l'intervenuta loro definitività”.
La sentenza rigetta l'appello dell'amministrazione finanziaria che, pur approvando l'applicazione della convenzione contro la doppia imposizione, non aveva riconosciuto come idonea la documentazione portata dal contribuente prodotta dalle autorità fiscali del Regno Unito.
I giudici, nel sottolineare la “
poca convinzione e l'estrema genericità” delle motivazione addotte dalle Entrate, chiariscono che soltanto una querela di falso avrebbe potuto invalidare i documenti prodotti come certificazioni rilasciate da Autorità fiscali di un Paese straniero.