Come va gestita l’assenza del lavoratore che si assenta dal lavoro per vaccinarsi “fuori azienda”, ossia nelle strutture sanitarie accreditate? È possibile l’introduzione di un regime di carattere generale volto ad assicurare una tutela specifica in favore dei predetti lavoratori?
L’argomento è stato affrontano nell’interrogazione parlamentare n. 5-06078, con cui viene sollevata la questione della gestione delle assenze del personale durante la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. La questione è stata posta per evitare eventuali disparità di trattamento tra lavoratori che si vaccinano sul luogo di lavoro, in quanto il proprio datore di lavoro ha predisposto un piano vaccinale in azienda, e quelli che, invece, si sottopongono alla vaccinazione nelle apposite strutture accreditate.
Per i dipendenti che si vaccinano in azienda, il protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro prevede che tale periodo è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro per il tempo necessario alla medesima. Ciò significa che in caso di predisposizione di un piano di vaccinazione in azienda, il lavoratore che intende sottoporsi alla somministrazione non deve utilizzare permessi o ferie per giustificare l’assenza dal lavoro, poiché quest’ultima viene equiparata all’orario di lavoro.
Per tutti quei dipendenti che si vaccinano “fuori azienda”, invece, con un appuntamento che coincide con l’orario di lavoro, non sussistono istituti normativi che permettano di giustificare tale assenza, con la conseguenza che i lavoratori in questione sono tenuti a utilizzare permessi sia retribuiti sia non retribuiti ovvero giorni di ferie.
Resta fermo che, qualora il lavoratore non sia in condizioni di riprendere l’attività lavorativa, a causa di eventuali reazioni derivanti dalla vaccinazione, potrà assentarsi previa presentazione di certificato medico rilasciato dall’autorità sanitaria competente.
Quindi, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, la questione è stata posta all’attenzione del MLPS che sta valutando l’introduzione di un apposito regime di tutela a carattere generale che eviti una disparità di trattamento tra lavoratori.
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