Va motivato il trasferimento del lavoratore reintegrato

Pubblicato il 17 maggio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11927/2013, stabilisce che, in assenza di motivazioni che giustifichino il cambio della sede lavorativa, è illegittimo il trasferimento del lavoratore reintegrato in un luogo di lavoro diverso da quello in cui svolgeva le sue mansioni.

Il caso riguarda il reintegro al lavoro per nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il datore di lavoro, nel dare corso alla decisione del giudice, aveva destinato il lavoratore ad una nuova sede, presso la quale il dipendente non si era però presentato. L'azienda procedeva con il licenziamento per assenza ingiustificata.

Si sottolinea come la decisione dei giudici si considera non rispettata qualora il lavoratore sia destinato a mansioni o ad una sede lavorativa diverse da quelle originarie.Viste le mancate motivazioni da parte dell'azienda, è ritenuto illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata, poiché il rifiuto di adempiere un ordine illegittimo deve essere equiparato ad un'eccezione di inadempimento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Avvocato - studio legale: natura autonoma e non subordinata del rapporto

05/11/2024

Accesso a database informatici con password: c’è abuso anche per il dirigente

05/11/2024

DDL zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

04/11/2024

Ddl zone montane. Bonus per giovani che acquistano casa

04/11/2024

Modello 730 Integrativo Tipo 2: c’è tempo fino all’11 novembre

04/11/2024

Piano Transizione 5.0: nuove FAQ su energie rinnovabili, leasing e incentivi fiscali

04/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy