Nelle società a ristretta base partecipativa, è legittimo presumere che gli utili extracontabili siano distribuiti tra i soci.
Tuttavia, il contribuente ha la facoltà di confutare tale presunzione dimostrando la propria estraneità alla gestione e alla conduzione della società, senza essere obbligato a provare che i ricavi non siano stati realizzati o distribuiti.
Questo tipo di prova contraria è sufficiente a superare la presunzione fondata sull'esperienza comune, secondo cui, in piccole società, i soci tendono a essere attivamente coinvolti nella gestione e si controllano reciprocamente.
La Corte di Cassazione ha confermato questo principio nel testo della sentenza n. 26473 del 10 ottobre 2024, pronunciandosi su un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente, socio al 10% di una società a responsabilità limitata (Srl), per l'anno d'imposta 2007.
La controversia riguardava la tassazione di utili extracontabili non dichiarati dalla società, caratterizzata da una ristretta base partecipativa.
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al socio un maggior reddito di capitale derivante da tali utili non dichiarati.
Il contribuente, da parte sua, aveva contestato la presunzione di distribuzione degli utili, sostenendo la propria estraneità alla gestione della società.
Nel pronunciarsi sulla vicenda, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, è ragionevole presumere che gli utili non dichiarati siano stati distribuiti ai soci.
Tuttavia, tale presunzione può essere confutata dimostrando che il socio non ha partecipato alla gestione della società. Non è necessario che il socio provi cosa sia successo agli utili non contabilizzati, come il loro eventuale accantonamento o reinvestimento; è sufficiente dimostrare la propria estraneità alla conduzione aziendale.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, criticando la decisione della Corte d'Appello che non aveva fornito una motivazione adeguata per escludere la presunzione di distribuzione degli utili.
La Corte ha osservato che la decisione impugnata non aveva valutato in modo sufficiente le prove fornite, basandosi su affermazioni generiche e prive di un'adeguata analisi.
Pertanto, la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo esame, sottolineando che la prova dell’estraneità alla gestione deve essere precisa e rigorosa, soprattutto in presenza di documentazione che dimostri l'operatività della società.
Sintesi del caso | Un socio di una società a responsabilità limitata con il 10% di partecipazione è stato accusato di aver ricevuto utili extracontabili non dichiarati. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per l'anno 2007, contestando un maggior reddito di capitale. |
Questione dibattuta | Se, in una società a ristretta base partecipativa, sia legittimo presumere che gli utili non dichiarati vengano distribuiti ai soci, e se il socio può confutare tale presunzione dimostrando la propria estraneità alla gestione della società. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha confermato la legittimità della presunzione, ma ha ribadito che il socio può confutare la presunzione dimostrando di non aver partecipato alla gestione societaria. Ha cassato la decisione della Corte d'Appello e rinviato il caso per un nuovo esame. |
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