La circolare Assonime 37 del 30 maggio scorso interviene sul tema della tassazione, ai fini Irpef, degli utili provenienti indirettamente da paradisi fiscali – articolo 47, comma 4, del Testo unico, come modificato dall’articolo 36, comma 3, del Dl n. 223/2006. La questione è sull’esatta individuazione degli utili da sottoporre al regime di “integrale” imposizione in Italia, quando i dividendi distribuiti dalla società estera intermedia siano attinti da riserve di utili alla cui formazione hanno concorso proventi di fonte black list e proventi derivanti da Paesi a fiscalità ordinaria. L’orientamento è il medesimo già indicato nella circolare n. 38 del 2007: ove fosse consentito al socio italiano di ritenere i dividendi incassati relativi a utili prodotti dalla società intermedia non di fonte black list, egli dovrebbe preoccuparsi solo di distinguere la quota di tali dividendi riferibile a riserve di utili conseguiti dall’intermedia fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 da quella attribuibile alle riserve di utili prodotti in esercizi successivi. Solo all’esaurimento degli utili non black list si passerebbe ad imputare il dividendo a quelli indirettamente provenienti da soggetti black list, da sottoporre interamente ad imposizione.
In buona sostanza, Assonime afferma che gli utili di fonte black list sono tassati al 100% solo se prodotti a partire dal periodo di imposta 2006 e i dividendi si considerano formati in primo luogo con gli utili prodotti prima del 2006 e con gli utili non black list prodotti sino al 31 dicembre 2007, che sono tassabili al 40%; per l’eccedenza, con utili non black list prodotti in data successiva e solo per l’ulteriore eccedenza con gli utili black list prodotti dal 2006.
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