Uso dell’auto aziendale per fini personali. E' peculato d’uso

Pubblicato il 07 aprile 2015 Con sentenza n. 14040 depositata il 3 aprile 2015, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall'amministratore di un’azienda privata di trasporti, condannato per il reato di peculato continuato, per aver utilizzato l’autovettura aziendale (oltre al Telepass ad essa collegato) per scopi strettamente personali.

La Cassazione –nel respingere alcune delle numerose doglianza sollevate– ha innanzitutto confermato la imputazione per peculato, stante la  qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’amministratore ricorrente.

L’azienda di cui esso era presidente, infatti, seppur privata, avrebbe svolto un’attività di carattere prevalentemente pubblicistico (trasporto pubblico urbano).

La Cassazione ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla qualificazione della condotta contestata, nella differente fattispecie del "peculato d’uso", piuttosto che in quella “di appropriazione”, ricorrente nella diversa ipotesi di definitiva soppressione del bene dalla sua destinazione originaria.

Il peculato d’uso ricorre infatti – in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale– tutte le volte che vi sia un uso temporaneo della cosa, che ne comporti la sottrazione solo momentanea alla sua destinazione istituzionale, tale da non compromettere seriamente le finalità della pubblica amministrazione.

Detto ciò, è evidente che nel caso di specie– ha proseguito la Cassazione –l’utilizzo per fini personali, da parte del pubblico agente, dell’autovettura nella sua disponibilità per effetto dell’ufficio ricoperto, sia pienamente sussumibile – pur a fronte dei ripetuti episodi di indebito utilizzo – nella fattispecie di peculato d’uso.

Con tale condotta infatti l’imputato avrebbe distolto il bene fisico, per il solo tempo necessario all’uso personale, per poi restituirlo alla sua originaria destinazione.

E’ inoltre evidente che l’illegittimo consumo di carburante e di olio, così come l’usura del mezzo, non rilevino autonomamente, ma cooccorrano solo a determinare l’entità del danno cagionato dalla presente condotta all’ente pubblico; danno nel caso di specie, già in parte risarcito dall’imputato mediante versamento di una somma di denaro.
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