Uniformità nel calcolo degli interessi dei diritti doganali

Pubblicato il 17 ottobre 2013 Con la nota n. 115837 del 15 ottobre 2013, l'Agenzia delle dogane specifica che, in caso di differimento del pagamento dei diritti doganali - concesso per periodi maggiori dei trenta giorni contemplati dal DPR n. 43, del 23 gennaio 1973, e fino ad un massimo di novanta giorni comprensivi dei trenta - gli interessi dovranno essere calcolati secondo le seguenti procedure:

- qualora il periodo di dilazione del pagamento dei diritti riguardanti la fiscalità interna (conteggiato senza tener conto dei primi 30 giorni) ricada interamente in un semestre, il saggio di interesse da applicare è quello stabilito dal Ministero dell'economia per lo stesso semestre;

- nel caso in cui il periodo di dilazione del pagamento ricada a cavallo dei due semestri (13 gennaio-12 luglio e 13 luglio-12 gennaio dell'anno successivo), i saggi di interesse da applicare sono quelli riguardanti entrambi i periodi e stabiliti con appositi decreti dal Mef, ognuno dei quali con riferimento ai giorni ricadenti nel rispettivo semestre.

La precisazione delle Dogane si è resa necessaria visto il comportamento difforme degli Uffici, alcuni dei quali, quando il periodo di dilazione ricadeva in semestri diversi, applicavano il tasso stabilito per il semestre in cui era compresa la data di decorrenza del periodo di dilazione, mentre per altri il tasso da applicare era quello del semestre in cui ricadeva il periodo stesso.
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