tributaria, con la sentenza n. 5358 del 10 marzo 2006, chiarisce che fa fede il domicilio fiscale indicato, seppure per sbaglio, sulla dichiarazione dei redditi del contribuente oggetto di accertamento per l’individuazione degli organi dell’amministrazione tributaria “più contigui e confacenti” all’accertamento stesso. Ne consegue che se il rappresentante legale della società commette un errore nell’indicare l’indirizzo nella dichiarazione di fine anno, non può chiedere l’annullamento degli avvisi di accertamento per difetto di competenza territoriale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".