Sta per scadere il termine per presentare le domande di indennità una tantum Covid-19 concesse dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106).
Il termine è fissato al 30 settembre 2021 e la domanda va presentata tramite il servizio il servizio online dell'INPS.
L'Istituto ha emanato le istruzioni con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021 (a cui è seguito il comunicato stampa del 25 giugno 2021 per il rilascio del servizio online di trasmissione delle domande) e con la circolare n. 90 del 29 giugno 2021.
Le richieste di bonus possono essere inviate dalle seguenti categorie di lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69):
N.B. Ai lavoratori che hanno già fruito delle indennità previste dal decreto Sostegni il bonus è stato erogato automaticamente dall'INPS.
L'importo dei bonus varia in base alla categoria di appartenenza dei lavoratori. Più nel dettaglio, è pari a:
I lavoratori che hanno diritto all'indennità una tantum del decreto Sostegni bis possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive all’INPS esclusivamente in via telematica, sul portale web dell’Istituto attraverso il servizio online dedicato (vai alla pagina) direttamente o avvalendosi dei servizi degli Istituti di patronato.
In alternativa, i bonus possono essere richiesti tramite il servizio di Contact Center integrato.
Si ricorda che, come credenziali di accesso, possono essere utilizzate:
Per aver diritto alle indennità i lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti.
I lavoratori stagionali e dei settori del turismo e degli stabilimenti termali devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e non devono essere, alla data del 26 maggio 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.
I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, devono aver cessato involontariamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021). Inoltre, alla data del 26 maggio 2021, non devono essere stati titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.
I lavoratori stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo arco temporale. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori intermittenti devono aver svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021. Inoltre, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori autonomi occasionali devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del Codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021e non avere un contratto della stessa tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021. Inoltre, i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 26 maggio 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021. Infine, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio devono poter far valere per l’anno 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali devono essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate. Inoltre, devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno 30 giornate. Infine, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.
I lavoratori dello spettacolo devono poter far valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro. Non devono essere titolari alla data del 26 maggio 2021 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 27 maggio 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.
L’indennità onnicomprensiva è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Gli operai agricoli a tempo determinato devono aver effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità nè di pensione alla data di presentazione della domanda.
Infine, i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
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