Domanda all’INPS entro il prossimo 30 novembre per l'indennità una tantum riconosciuta a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale per l’anno 2022. Lo comunica l'INPS con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 che fa il punto sul bonus concesso dal decreto Aiuti, fornendo importanti chiarimenti. Vediamo quali sono.
Il decreto Aiuti (articolo 2-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) dispone il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.
I predetti lavoratori possono accedere al bonus a condizione che, alla data della domanda, non siano:
NOTA BENE: L’indennità può essere riconosciuta una sola volta al lavoratore e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
L'ente incaricato alla sua erogazione è l'INPS, nel rispetto del limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 l'INPS, dopo aver ricordato le caratteristiche generali del beneficio riconosciuto dal decreto Aiuti, fornisce i seguenti chiarimenti.
Con riguardo al requisito della titolarità, nell'anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, l'Istituto fa presente che lo stesso sussiste se il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al contratto dell’anno 2021 - possa fare valere “un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane”.
ATTENZIONE: Per “periodo continuativo di un mese”, evidenzia l'INPS, si intende un periodo di 4 settimane, che va parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
In merito poi alla incompatibilità con la percezione della NASpI, l'Istituto chiarisce che non può fruire del bonus in oggetto anche il lavoratore titolare della prestazione NASpI sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.
L’indennità una tantum pari a 550 euro è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, ma è incompatibile:
Infine, la fruizione del bonus non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L'INPS eroga i bonus nel limite di spesa 30 milioni di euro per l'anno 2022 comunicando i risultati del monitoraggio delle risorse disponibili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze e non adottando altri provvedimenti di concessione in caso di scostamento.
L'indennità una tantum è erogata dall'INPS su domanda dei lavoratori in possesso dei requisiti prima illustrati.
La domanda va inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto (percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”).
L'accesso è consentito con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).
Il lavoratore, dopo aver trasmesso la domanda, potrà scaricare le ricevute e gli altri documenti, seguire l'iter di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
In alternativa, per l'invio della domanda è possibile ricorrere al servizio di Contact Center Multicanale o rivolgersi agli Istituti di Patronato.
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