Una tantum Ccnl elettrici e prestazioni Inps

Pubblicato il 15 dicembre 2006

Il Ccnl dei lavoratori elettrici del 18 luglio previsto, tra l’altro, l’erogazione delle seguenti somme:

 

1) Edr per il rinnovo contrattuale, corrisposto per 6 mensilità - dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 - ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio proporzione ai mesi interi di servizio prestato;

2) una tantum, riferibile al periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Le predette erogazioni non spettano per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad esempio, a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.), mentre sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum e dell’Edr le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale.

Novità - La corresponsione delle predette somme incide anche sulla rideterminazione delle prestazioni economiche a carico Inps per gli eventi che si sono verificati nel periodo di spettanza  ell’Edr o dell’una tantum.

Si tratta in particolare delle prestazioni economiche di malattia e di  maternità, per i riposi orari post partum, sulle prestazioni corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’Inps, conguagliabili con i contributi.

Le operazioni di riliquidazione  delle indennità a carico Inps dovranno essere effettuate entro il termine di prescrizione (annuale)  vigente, che decorre da quando la prestazione è dovuta, e cioè, dalla data di stipulazione del  ontratto collettivo in questione.

Integrazioni salariali - Le predette somme previste contrattualmente incidono anche sull’ammontare delle integrazioni salariali erogate nel corso dei periodi di spettanza dell’una  tantum e dell’Edr. Le integrazioni devono essere ricalcolate tenendo conto delle seguenti regole (v.  nps circ. n. 58/1991):

 

1) i periodi da prendere in considerazione sono unicamente i periodi di sospensione totale dal lavoro, in quanto nel caso di riduzione dell’orario settimanale di lavoro (sia verticale che  orizzontale) i periodi stessi sono comunque periodi retribuiti e quindi l’erogazione è a completo carico dell’azienda;

2) qualora la durata del periodo lavorato sia superiore a 15 giorni, l’onere della quota mensile grava interamente sul datore di lavoro anche se nel mese sono compresi periodi di integrazione  salariale;

3) la quota mensile è interamente a carico dell’Inps se la durata del periodo integrato sia superiore a 15 giorni.

Una volta determinato l’onere a carico dell’Inps, il datore di lavoro, nel caso che le integrazioni salariali siano state corrisposte dal datore di lavoro stesso, effettuerà il conguaglio della somma rimborsabile.

Le quote di una tantum e di Edr relative ai periodi integrati potranno essere pagate entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili.

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