Una tantum anche per autonomi e professionisti non titolari di partita IVA

Pubblicato il 11 gennaio 2023

Annunciato con nota del 10 gennaio 2023 e pubblicato nella sezione Normativa del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, arriva il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6 (atteso in GU) che allarga la platea dei lavoratori autonomi beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. Decreto Aiuti e incrementata, dal decreto Aiuti-ter, di 150 euro solo per coloro che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In particolare il decreto, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e dal Ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e registrato dalla Corte dei Conti, integra l'articolato del decreto 19 agosto 2022 riconoscendo le indennità anche a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA.

Indennità una tantum a autonomi e professionisti non titolari di partita IVA

Il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6 è composto da due articoli:

L'ampliamento, si legge nella nota diffusa dal Dicastero, interessa una platea potenziale di ulteriori 30.000 lavoratori autonomi e circa 50.000 professionisti, tra cui circa 30.000 specializzandi in medicina e chirurgia.

Indennità una tantum a autonomi e professionisti: le norme

In attesa della ufficialità delle norme citate e delle necessarie istruzioni operative da parte dell'INPS e degli enti di previdenza privati, riepiloghiamo la disciplina normativa in vigore che, si ricorda, è composta dalle disposizioni del decreto Aiuti (articolo 33, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), del decreto Aiuti -ter (articolo 20, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), nonché del decreto attuativo del decreto 19 agosto 2022 (ora integrato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6).

Tali norme sono state rese poi operative dall'INPS (circolare n. 103 del 26 settembre 2022) e dalle singole Casse di previdenza con specifiche istruzioni.

Indennità una tantum a autonomi e professionisti: importi e domanda

Quale misura di sostegno al potere d'acquisto a seguito degli impatti negativi della crisi energetica e del caro prezzi, per effetto del decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, n. 6, sono riconosciuti:

Il reddito personale assoggettabile ad IRPEF va computato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, escludendo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il bonus spetta ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali autonome dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

La domanda va presentata:

La domanda può essere presentata ad un solo ente previdenziale.

NOTA BENE: Al riguardo si attendono, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali, nuove istruzioni sulle modalità operative da seguire per l'erogazione delle indennità.

Indennità una tantum a autonomi e professionisti: requisiti

Oltre al requisito reddituaIe, il legislatore subordina l'erogazione delle indennità al possesso dei seguenti requisiti:

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