I dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa possono ottenere le indennità una tantum di 200 euro e di 150 euro previste rispettivamente dal Decreto Aiuti e dal Decreto Aiuti-Ter anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata.
È quanto ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 635 del 10 febbraio 2023, a rettifica del paragrafo 3.1 del messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022.
Il Decreto Aiuti (articolo 32, comma 11, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) e il Decreto Aiuti-Ter (articolo 19, comma 11, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 ) hanno riconosciuto, su domanda da presentare all’INPS, una indennità una tantum a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, di importo rispettivamente pari a 200 euro e a 150 euro.
In base al dettato normativo e alle successive istruzioni INPS, le indennità spettano a condizione che:
L’INPS è tenuto a verificare che i soggetti richiedenti le indennità siano in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello della iscrizione alla Gestione separata.
Con specifico riferimento all'iscrizione alla Gestione separata, l'Istituto aveva segnalato che la stessa dovesse essere formalizzata a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente.
Con il messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022 (paragrafo 3.1) lo stesso Istituto, nel fornire chiarimenti in merito alla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami relativamente alle indennità una tantum di importo pari a 200 euro, ha specificatamente evidenziato che, per i rapporti di collaborazione, avrebbe soddisfatto il requisito normativo per la percezione dell’indennità l’iscrizione alla Gestione separata perfezionata in sede di riesame.
Con il messaggio n. 635 del 10 febbraio 2023 l'INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, modifica l'orientamento espresso nel predetto messaggio n. 4314/2022, comunicando che procederà al pagamento delle indennità di importo pari a 200 euro e a 150 euro anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.
Al cambio di rotta si è giunti, spiega l'Istituto:
1) tenuto conto della finalità dell’intervento e della contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente;
2) considerando che, dalle verifiche effettuate sul requisito della formale iscrizione alla Gestione separata per il riconoscimento dell’indennità pari a 200 euro, è emerso che un “numero considerevole” di collaboratori, assegnisti e dottorandi si trovano nella condizione di non avere formalizzato l’iscrizione, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi. Questo ha comportato numerosi provvedimenti di reiezione alle domande presentate dalle predette categorie di lavoratori.
Alla luce di questo quadro, l'INPS ha comunicato che procederà al riesame d’ufficio e al conseguente riconoscimento della misura:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".