Una tantum 150 euro: in scadenza la domanda all'INPS

Pubblicato il 26 gennaio 2023

Sta per scadere il termine fissato dall'INPS per la richiesta dell'indennità una tantum pari a 150 euro e prevista, dal decreto Aiuti ter, da parte di alcune categorie di lavoratori non beneficiarie dell'erogazione in via automatica della prestazione.

Si tratta di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti di ricerca, dottorandi con borsa di studio, lavoratori stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo che possono fruire dell'indennità solo a condizione che presentino domanda entro il 31 gennaio 2023 e siano in possesso dei requisiti di legge.

Ma andiamo con ordine e, prima di ricordare le modalità di invio dell'istanza, definiamo chi è tenuto a presentarla e quando spetta l'indennità in parola.

Indennità una tantum 150 euro: chi deve presentare domanda

L'articolo 19 del decreto Aiuti-ter (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175) riconosce l'erogazione, su domanda all'INPS, di una indennità una tantum di importo pari a 150 euro, da parte delle seguenti categorie di lavoratori:

Indennità una tantum 150 euro su domanda: quando spetta

L'indennità una tantum in parola spetta in presenza di specifici requisiti, riepilogati dall' INPS nella circolare novembre 2022, n. 127, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che per utilità si sintetizzano nella tabella che segue.

Categorie di lavoratori interessati

Requisiti

Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca

Contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e iscrizione alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995)

Assenza di titolarità al 18 maggio 2022 dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022.

Reddito, per l’anno 2021, derivante dai rapporti di collaborazione/dottorato/assegno di ricerca, non superiore a 20.000 euro

Lavoratori dipendenti stagionali

Lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche agricoli

Lavoratori intermittenti

Aver svolto, per l’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente.

Reddito, per l’anno 2021, derivante dagli stessi rapporti di lavoro, non superiore a 20.000 euro.

Lavoratori, autonomi e dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Versamento, nell’anno 2021, di almeno 50 contributi giornalieri al Fondo

Reddito, per l'anno 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo, non superiore a 20.000 euro.

 

Indennità una tantum 150 euro: come presentare domanda

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica ed entro il 31 gennaio 2023, accedendo dalla home page del sito inps.it, alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile al seguente percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

L'autenticazione è consentita con SPID almeno di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Successivamente all'autenticazione i lavoratori dovranno selezionare la categoria di appartenenza.

La domanda può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato o avvalendosi del servizio di Contact Center Multicanale.

ATTENZIONE: Per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo il pagamento a domanda da parte dell’INPS è residuale e avviene solo nel caso in cui tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022 in automatico dal datore di lavoro, laddove ricorrano le condizioni di legge.

Indennità una tantum 150 euro su domanda: pagamento

Collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti di ricerca, dottorandi con borsa di studio, stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo che hanno presentato domanda con le modalità e nei tempi prima indicati e che risultano in possesso dei requisiti di legge riceveranno il pagamento dell'indennità nel mese di febbraio 2023 (articolo 19, comma 17).

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