La circolare 51/E, del 29 novembre 2005, rivede i calcoli sul credito d’imposta penalizzando le imprese che avevano diritto al vecchio credito e che avevano già in parte usato l’importo maturato. L’ambito è quello delle imprese che hanno fruito del bonus investimenti (art. 8 della legge 388/2000) e dell’art. 62 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) e, nello specifico, quelle che hanno presentato il modello "Cvs" entro il 28 febbraio 2003, realizzando investimenti al 7 luglio 2002 e/o investimenti avviati prima dell’8 luglio 2002. La percentuale di recupero non dovrà essere calcolata sul totale del credito maturato, ma solo sul residuo. Per chi avesse impiegato l’intero sconto non dovrebbero esserci sanzioni e interessi o restituzione di maggior credito usato.
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