I proventi illeciti, se non classificabili nelle categorie di reddito previste dall’articolo 6, comma 1, del Tuir, sono comunque considerati “redditi diversi”. L’intenzione del legislatore, contenuta nella manovra bis, è di assoggettare al prelievo fiscale i proventi illeciti che altrimenti non sono sequestrabili o confiscabili, senza che a tal scopo occorra più la non sempre agevole qualificazione tra le diverse categorie di reddito previste dal Tuir. Resta un problema: la nuova disposizione non indica la tipologia di quei proventi. Viceversa, la circolare 28/E del 4 agosto specifica al punto 43 che si tratta di redditi “di cui all’articolo 67 del Tuir”. Ne deriva che se sulla base della norma potrebbe ipotizzarsi la reintroduzione, per i soli proventi illeciti, di una regola di chiusura che renda imponibile qualunque entrata patrimoniale, secondo l’agenzia delle Entrate la tassazione presupporrebbe la previa riconducibilità tra una delle fattispecie di reddito diverso previste dall’articolo 67 del Tuir. Il quale non contiene una disposizione residuale che permetta di tassare ogni entrata patrimoniale, ma elenca una serie di fattispecie analitiche, tra cui appare difficile ricondurre i proventi da illecito.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".