Tutto su come gestire il flusso telematico dei 730

Pubblicato il 13 marzo 2018

L'agenzia delle Entrate, con circolare n. 4 del 12 marzo 2018, attraverso la raccolta dei chiarimenti forniti nel tempo, illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all’Agenzia dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica.

Il documento richiama i precedenti orientamenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce in allegato un cronoprogramma - scadenze per sostituti d’imposta ed Entrate - per la gestione del flusso telematico.

Si ricorda che negli anni sono intervenute implementazioni con l'introduzione della dichiarazione 730 senza sostituto, della dichiarazione precompilata diretta, dei controlli preventivi sui rimborsi da 730 (art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014).

Sono state, inoltre, adottate soluzioni che consentono una più completa informatizzazione del flusso telematico stesso come, ad esempio, l’introduzione del flusso “di ritorno” per i risultati contabili da denegare a cura dei sostituti d’imposta, l’ampliamento dell’ambito temporale per la comunicazione della sede telematica da parte dei sostituti d’imposta, l’inserimento nel flusso telematico del modello 730-4 di NoiPa e di tutti i sostituti d’imposta (ad accezione dell’Inps, che continua a ricevere sui propri sistemi informativi i dati dei risultati contabili).

CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, entro il 7 marzo di ogni anno - sono considerate tempestive le CU inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto - devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4).

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di trasmettere correttamente i dati sono predisposti:

Il quadro CT è da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta.

Il modello CSO

Il modello CSO deve essere presentato dai sostituti d’imposta:

La sezione per la revoca della comunicazione non può essere utilizzata dall'intermediario cessato dall’incarico, che non può ricorrere neanche all’istituto del diniego dei risultati contabili relativo alle ipotesi di dipendenti (o altri sostituiti) con rapporti mai stati in essere o cessati.

In tal caso l'intermediario informa l’Agenzia della risoluzione del rapporto di delega esclusivamente mediante una specifica comunicazione via Pec.

730 sottoposti a controlli preventivi con rimborso sospeso

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi.

Il 730 presentato con modifiche rispetto a quello precompilato può essere sottoposto a controllo preventivo.

In tal caso il rimborso è sospeso - ex articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 175/2014 - dalle Entrate se emergono:

Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve procedere all’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni solo dopo aver ricevuto il risultato contabile da parte dell’Agenzia, poiché, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.

Qualora dalla dichiarazione emerga il secondo o unico acconto relativo all’Irpef o alla cedolare secca, il contribuente è tenuto a effettuare autonomamente il versamento.

Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web, incluse le dichiarazioni 730 in cui sia indicato l’INPS come sostituto d’imposta, sottoposte a controllo preventivo, l’Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Se il modello è stato presentato tramite Caf/professionista, come detto l’Agenzia non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio e informa della sospensione l’intermediario (codice CO nella ricevuta), il quale comunica al contribuente che l’Agenzia provvederà all’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

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