L’agenzia delle Entrate consiglia al contribuente di attestarsi su una misura di deduzione pari a quella fissata in relazione alle imposte dirette per i costi a utilità promiscua. Seguendo la via suggerita, il maggior carico Irap diviene un “corrispettivo” per una polizza di “sicurezza fiscale” contro possibili contestazioni. L’ultima circolare emanata, la 39/E (22 luglio 2009), se non ha chiarito agli operatori ogni dubbio generato dal precedente di prassi, la 36/E, ha senz’altro il merito di aver tranquillizzato, se non sull’ancora sfuggente tema dell’inerenza (all'attività d'impresa) - sul quale il documento afferma che il principio da seguire ai fini dell’applicazione dell’Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili, confermando una volta per tutte l’indipendenza del tributo regionale dall’Imposta sul reddito, seguita all’abrogazione dell’articolo 11-bis del dlgs 446/1997 - sul comportamento ritenuto il più sicuro da adottare per chi intenda non prendere rischi.
Professionisti e associazioni di categoria ringraziano.
Alessia Lupoi
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