L'intermediario finanziario deve sempre compiere specifiche indagini, previsione e giudizio, mediante valutazione comparativa delle caratteristiche intrinseche del titolo con l'esperienza, gli obiettivi d'investimento e la propensione al rischio del richiedente. E' quanto statuito dal Tribunale di Forlì, con sentenza n. 437 del 2008.
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