L’Inail, con la circolare n. 22 del 12 aprile 2006, intervenendo in merito al contratto di lavoro a chiamata, previsto nell’articolo 33 e seguenti del Dlgs 276/03, chiarisce che in caso di infortunio il lavoratore a chiamata ha diritto alla tutela economica riservata ad un “normale” assicurato. Per il calcolo dell’indennità temporanea assoluta riconosciuta negli infortuni il minor importo di indennità di disponibilità va adeguato alla retribuzione prevista per una giornata di lavoro. Inoltre nella stessa circolare l’Inail spiega che in presenza di un rischio da assicurare, il premio deve tener conto della retribuzione erogata per le ore di lavoro svolte e di quanto corrisposto come indennità di disponibilità. Per le modalità di calcolo delle prestazioni temporanee e permanenti si deve applicare la retribuzione percepita per l’opera “effettivamente prestata”, secondo gli articoli 116 e 117 del Testo unico. L’indennità di disponibilità non deve essere considerata come retribuzione effettiva poiché viene corrisposta dal datore di lavoro nei periodi in cui il lavoratore non presta la sua “opera”, così la retribuzione media giornaliera calcolata nei 15 giorni precedenti l’infortunio deve tener conto della retribuzione giornaliera spettante per la giornata di lavoro anche relativamente a quelle in cui è stata erogata solo l’indennità di disoccupazione.
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