Cosa cambia per la tutela Inail nel comparto scolastico dopo la sua estensione operata per l’anno scolastico in corso dall’art. 18 del Decreto lavoro?
Quali le differenze rispetto a quanto già previsto nel Testo Unico di cui al D.P.R. n. 1124/65?
A queste domande risponde l’Inail con la circolare n. 45 del 26 ottobre 2023: vediamo di che si tratta.
Docenti
Gli articoli 1 e 4 del Testo Unico definiscono i seguenti requisiti in presenza dei quali opera l’assicurazione Inail per i docenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati:
Il personale docente di tutte le scuole e gli istituti di istruzione e formazione, statali e non statali, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore è quindi assicurato nello svolgimento di tali attività, al pari degli altri lavoratori dipendenti, per gli eventi lesivi anche non collegati con il rischio specifico delle attività per le quali sussiste l’obbligo, con il solo limite del rischio elettivo.
NOTA BENE: Nella copertura assicurativa è incluso l’infortunio in itinere.
Alunni e studenti
La copertura assicurativa per alunni e studenti è prevista dalla scuola primaria in poi esclusivamente per gli eventi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, di lavoro ed esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame.
NOTA BENE: Sono esclusi gli infortuni in itinere.
Per l'anno scolastico accademico 2023-2024, l’art. 18 del Decreto lavoro estende la tutela Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento delle seguenti categorie:
Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa, limitata come si è detto allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
Docenti
La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori del citato articolo 18 comprende dunque tutte le attività di insegnamento; sono pertanto assicurati:
La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
Alunni e studenti
Sono tutelati gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).
NOTA BENE: Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela.
L’assicurazione riguarda l’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.
Sono incluse tutte le attività organizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive.
Sono inoltre ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi.
Sono invece esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
L’Inail eroga agli infortunati e tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione le seguenti prestazioni economiche:
Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste sono:
Sono poi corrisposte le seguenti prestazioni integrative:
Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale.
Docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione statali
Per le istituzioni statali non è previsto il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del Decreto lavoro.
Docenti di scuole e istituti di istruzione non statali
Per le scuole e gli istituti formativi non statali l’assicurazione degli insegnanti è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro determinato in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento.
I soggetti assicuranti, già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, verseranno i premi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 29 febbraio 2024 le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 a quelli già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2023 sarà quindi versato il premio di rata dell’anno 2024.
Studenti di scuole non statali
L’assicurazione degli alunni e studenti di scuole non statali è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n.1124, fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale dell’1% prevista con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, in corso di registrazione.
NOTA BENE: Entro il 30 novembre 2023 le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono, inoltre, comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno scolastico/accademico precedente 2022/2023, ai fini della determinazione del premio di regolazione.
Per il suddetto anno scolastico 2022/2023, la misura del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, è pari a 2,92 euro.
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