Tutela del marchio ad ampio raggio

Pubblicato il 23 luglio 2012 Comprare merci, nella specie confezioni di profumi, aventi marchi identici a quelli delle confezioni originali, tutelati dal diritto d’autore, ed affiancare il cartello con la scritta “falso d’autore” non evita il verificarsi del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.).

Lo afferma la seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 28423, del 16 luglio 2012, confermativa della pronuncia della corte territoriale.

Infatti, per i reati ascritti agli articoli 473 e 474 del codice penale, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, vige il principio secondo il quale la tutela accordata si basa sulla pubblica fede in senso oggettivo, ossia come affidamento che i cittadini fanno sui marchi o segni distintivi, in quanto determinanti opere dell’ingegno o prodotti industriali e la loro circolazione. Quindi la fattispecie criminosa viene in rilievo senza che sia necessario ingannare il cliente sulla genuinità del prodotto.

Si ricorda che la tutela che opera sul marchio registrato non può essere superata apponendo la dicitura “falso d’autore” “poiché la contraffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato”.
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