Tutela dei marchi in Ue: richiesta con identificazione chiara

Pubblicato il 20 giugno 2012 Secondo la Corte di Giustizia – causa C-307/10, sentenza del 19 giugno 2012 – la giusta interpretazione della Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento dei marchi in materia d'impresa, richiede che i prodotti o i servizi per i quali si avanza richiesta di tutela del marchio devono essere identificati “con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio”.

In particolare – si legge nelle conclusioni della decisione – nella richiesta di un marchio nazionale con cui vengano utilizzate tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, deve essere precisato se “la domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi”; devono essere chiari, quindi, gli elementi di distinzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy