Turbativa d'appalto e collegamento tra partecipanti

Pubblicato il 14 agosto 2013 Nel reato di turbata libertà degli incanti, la prova della collusione e, quindi, del dolo dei concorrenti, può essere desunta dal collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara, in quanto da tale circostanza può evincersi l'esistenza di un unico centro di interessi mirante, attraverso la parcellizzazione delle offerte, ad aumentare le possibilità di aggiudicarsi l'appalto, alterando il normale gioco della concorrenza.

E' quanto ribadito dalla Seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 34917 del 13 agosto 2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Avvocati e commercialisti: in arrivo le regole per diventare certificatori fiscali

21/02/2025

E' legge il Milleproroghe 2025: rottamazione-quater con domanda entro aprile

21/02/2025

Dimissioni per fatti concludenti, nuovo codice Uniemens

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy