Terminata la lunga fase di consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 34/2022 recante la versione definitiva della disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta.
Nel documento di prassi del 20 ottobre 2022 vengono fornite indicazioni sulla fiscalità dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 in tema di imposizione diretta.
Nella circolare n. 34/2022 si parte dall’analizzare le novità introdotte dal Dl n. 124/2019 che ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.
Nello specifico, in materia di fiscalità diretta, si sono osservate le regole per l’imposizione delle suddette “attribuzioni”, soprattutto da parte di trust opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati.
Circa il trattamento dei redditi corrisposti da questa tipologia di trust, si è stabilito:
In materia di fiscalità indiretta, invece, l’Agenzia prende in considerazione l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione in materia di imposizione indiretta del trust, superando alcuni suoi precedenti documenti di prassi.
In base a detto orientamento di legittimità, la “dotazione” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un “arricchimento” dei beneficiari.
Pertanto, ai fini dell’applicazione delle citate imposte occorre avere riguardo non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il costituente dispone, ma all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.
Inoltre, viene illustrata la tassazione indiretta applicabile con riferimento alle principali tipologie di atti concernenti la “vita” del trust.
Nella circolare agenziale, infine, viene analizzata anche la disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs n. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, oltre che fornite indicazioni sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia.
Vediamo di seguito alcuni chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di trust opaco residente nel territorio dello Stato, ovvero di trust in cui il beneficiario non sia “individuato”, l’imposizione dei redditi da questo prodotto avviene nei confronti del trust stesso.
Il reddito prodotto dal trust opaco è assoggettato ad IRES in capo al trust, in quanto autonomo soggetto passivo di imposta, applicando le regole fiscali previste in base alla natura “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal trust.
NOTA BENE: Nel caso in cui il trust opaco si qualifichi come “commerciale”, il reddito va determinato applicando le regole previste dagli articoli 81 e seguenti del Tuir in materia di reddito d’impresa, inclusa la disciplina in materia di plusvalenze esenti (articolo 87) e di dividendi (articolo 89).
Di conseguenza, in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari “non individuati”, si prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust.
Il trust opaco commerciale residente assume, inoltre, il ruolo di sostituto d’imposta, ed è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte nella misura del 26 per cento sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche.
NOTA BENE: Nel caso in cui il trust si qualifichi come ente “non commerciale”, la base imponibile del reddito del trust, cui applicare l’aliquota IRES, deve essere determinata ai sensi dell’articolo 143 del Tuir.
Il trust opaco non commerciale, individuando i propri redditi imponibili in virtù dell’applicazione dell’articolo 143 del Tuir, determina il reddito imponibile con le stesse categorie reddituali e in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche con la conseguenza che un’ulteriore eventuale tassazione al momento della distribuzione darebbe luogo a un’ulteriore ingiustificata tassazione in capo al beneficiario.
In generale, il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Tuir e, ordinariamente, la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso.
Se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con l’interpretazione fornita già con la circolare 61/E del 2010, le “attribuzioni” di reddito da parte del trust al beneficiario (anche se non “individuato”) sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa.
In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust estero corrisponde, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni da parte del trust.
Tale posizione - specifica la circolare n. 34/2022 - trova fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia.
NOTA BENE: Le “attribuzioni” al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle “attribuzioni” di trust trasparenti per le quali vale il criterio di imputazione.
Nella circolare agenziale del 20 ottobre vengono rese le ulteriori seguenti precisazioni:
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