Trust liquidatorio inammissibile per contrasto con le norme di ordine pubblico
Pubblicato il 18 febbraio 2015
Con sentenza n.
8181 del 17 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'
inefficacia di un
trust che era stato
costituito da una Srl in
stato di insolvenza.
Nel testo della decisione, il giudice di merito ha fatto espresso richiamo ad una recente pronuncia di Cassazione, la n. 10105/2014, secondo la quale, al fine di valutare la liceità di un trust, in particolare di un trust liquidatorio, occorre, in primo luogo, verificare se lo stesso sia riconoscibile e, quindi,
in linea con le
norme inderogabili e di
ordine pubblico in materia di
procedure concorsuali.
E nel nostro ordinamento – avverte l'organo giudicante - la regolamentazione della disciplina dell'insolvenza si pone, di fatto, di ostacolo al riconoscimento del trust.
Trust elusivo se la causa concreta è la segregazione dei beni dell'impresa
Nel caso specificamente esaminato, il giudice di prime cure ha ritenuto che la
soluzione negoziale adottata fosse
elusiva del procedimento concorsuale e degli interessi più generali alla cui soddisfazione esso è preposto.
Ciò, anche se, nella specie, il
trust era
formalmente previsto per realizzare la
par condicio creditorum, individuando, altresì, nella
massa dei creditori il primo
soggetto beneficiario.
Secondo il Tribunale, infatti, il trust in questione non permetteva di fatto ai creditori la condivisione del governo del patrimonio trasferito al trastee, soggetto all'insindacabile amministrazione di costui; inoltre, quest'ultimo non aveva, di fatto, posto in essere alcun atto di liquidazione, né tantomeno di pagamento dei debiti sociali.
Ne conseguiva la considerazione che la
causa concreta del conferimento, istituito in una situazione di insolvenza, fosse quella di
segregare tutti i beni dell'impresa, sottraendo al curatore la disponibilità dell'attivo societario.
Il tutto in evidente
contrasto con le norme di ordine pubblico in materia di procedure concorsuali.